A rischio la Democrazia! NO alla Devolution leghista! Votate NO al Referendum!

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Fabio0485
00giovedì 11 maggio 2006 15:25
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
e prescrive i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.

Il referendum confermativo si svolgerà il 25 e 26 Giugno 2006
Poichè NON c'è la "barriera protettiva" del QUORUM
è assolutamente necessaria la massima mobilitazione di tutti i cittadini contrari alla nuova Costituzione!




* La Costituzione Italiana del '48 fu scritta da 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane.
* Nell' estate del 2003 quattro senatori del Centro Destra nominati dai rispettivi partiti hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48. Tali modifiche sono state approvate definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D ma entreranno in vigore solo se nel prossimo referendum popolare vinceranno i si.

Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione: degli attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.

Contrariamente a quanto propagandato
le modifiche non sono finalizzate alla devolution e al federalismo !

Il vero scopo della riforma è
dare al Primo Ministro un ruolo prevalente ed assoluto a scapito di tutte le altre istituzioni

Con la nuova Costituzione l' Italia diventa una Repubblica Presidenziale
mancante però di quell' indispensabile bilanciamento di poteri che hanno tutte le altre Repubbliche Presidenziali.
Infatti :

* il Senato diventa federale ma non ha voce negli affari politici di alto livello
* la Camera deve per forza approvare l' operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva).
* il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa
* il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri.
* aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale


Le modifiche NON sono finalizzate alla devolution e al federalismo perchè:

1. tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001!
2. E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:
* assistenza e organizzazione sanitaria;
* organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
* definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
* polizia amministrativa regionale e locale.
In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).
Ma che bella presa in giro! Sull' argomento si legga anche l'opinione pervenutaci l' art. 117 e la finta devolution
3. Viene reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.
4. I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122 comma 1).
5. Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!
6. Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione "concorrente", cioè non proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni;
7. Il Senato federale non può ne dare ne togliere la fiducia al Governo;
8. Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70 comma 4). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale. Ma che bella devolution!
9. Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.

Le modifiche sono finalizzate all' aumento dei poteri del capo del Governo perchè:

1. Il Capo del Governo non è più chiamato Presidente del Consiglio dei Ministri (PresDelCons) ma bensì Primo Ministro. Questa non è solo una sfumatura semantica ma rispecchia esattamente i poteri nel Governo. Infatti ...
2. La politica del Governo non è più decisa dall' intero Consiglio dei Ministri ma dal solo Primo Ministro (art. 95).
Fino ad oggi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica (su indicazione del PresDelCons) e la politica del Governo è diretta dal PresDelCons che coordina l'attività dei Ministri.
Con la riforma il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri Ministri a suo insindacabile giudizio e la politica del Governo è determinata dal Primo Ministro che dirige l'attività dei Ministri.
3. Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)
4. La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e art. 8[SM=g27778], ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni
5. In ogni caso pochi deputati possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro anche se ciò fosse voluto dalla maggioranza della maggioranza ed anche della Camera
6. il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 8[SM=g27778]. In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri
7. La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato federale non ha voce in capitolo
8. Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 8[SM=g27778] e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)

Come ulteriori conseguenze della nuova Costituzione abbiamo che:

1. I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67, non sono più "senza vincolo di mandato" poichè possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera
2. I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva
3. Non tutti i Presidenti della Repubblica hanno le stesse possibilità poichè il limite posto dall' art. 59 "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre" può impedire a qualche Presidente la nomina di deputati a vita.
4. Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura
5. Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera
6. Avremo una polizia amministrativa regionale (art. 117 h). Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)
7. Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poichè la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo nella Camera
8. viene istituita l' Assemblea della Repubblica il cui unico scopo è di eleggere il Presidente della Repubblica.


Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al Primo Ministro una delega in bianco di tipo plebiscitario
(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)
Per questi motivi diciamo
NO alla riforma Costituzionale, NO alla finta devoluzione


Una Costituzione deve essere una collezione di principi generali facilmente interpretabili da chiunque.
Quella vigente certamente lo è: si pensi che una apposita commissione di letterati le diede una forma scorrevole e piana e, proprio per favorirne le leggibilità, in nessun articolo del 1948 sono presenti richiami ad altri articoli o commi!
Le modifiche oggi proposte sono pessime anche come scorrevolezza del testo e facilità di interpretazione!
Sono infatti decine gli articoli che contengono riferimenti del tipo "di cui all' articolo XX comma YY". Per esempio si confronti la leggibilità dell' art. 64 e dell' art. 70 confrontandone le versioni attualmente in vigore e quelle proposte. Tanto per peggiorare le cose il quarto comma dell' art. 94 rimanda al secondo comma dell' art. 88 la cui lettera d) rimanda al terzo comma dell' art. 94 !

Il nuovo testo più che una Costituzione sembra un codice!


Storia della Costituzione Italiana

* Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane scrissero la Costituzione.
I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano, o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Benedetto Croce, Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Antonio Giolitti, Nilde Jotti, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Ignazio Silone, Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini tanto per citare i più noti. La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.
* Nel 1997 furono 70 i Parlamentari che produssero un testo di riforma della Parte II della Costituzione. La "Commissione parlamentare per le riforme costituzionali" (nota come bicamerale) era presieduta da Massimo d'Alema e produsse un testo approvato dell' intera Commissione con l' esclusione del gruppo di Rifondazione Comunista. Il testo iniziò il suo iter alla Camera, ma non lo terminò per sopraggiunte divisioni tra Maggioranza e Opposizione.
* Nel 2001 la maggioranza politica (di Centro Sinistra) modificò il Titolo 5 della Costituzione (Regioni, Provincie e Comuni)
Seguendo l'orientamento espresso dalla bicamerale, furono modificati 13 articoli e 5 furono abrogati. Le modifiche, che diedero maggiori poteri alle istituzioni locali, passarono in Parlamento per soli 4 voti ed il successivo referendum confermò la modifiche introdotte.
* Nell' estate del 2003 quattro senatori del centrodestra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48.
I quattro, Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), si sono riuniti per qualche giorno in una baita di montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione. Tale testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D), ma il voto contrario del centro sinistra, che non è mai stato coinvolto nelle scelte Costituzionali in corso, ha reso possibile l' indizione di un Referendum popolare confermativo e quindi fra pochi mesi saremo tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.
Le modifiche del 2005 interessano l' intero Ordinamento della Repubblica (tutti i sei Titoli della Parte II) compresa la Corte Costituzionale:
o Parlamento (Titolo I, art. da 55 a 82)
o Presidente della Repubblica (Titolo II, art. da 83 a 91)
o Governo (Titolo III, art. da 92 a 96 più il nuovo art. 98-bis)
o Magistratura (Titolo IV, il solo art. 104)
o Regioni, le Province, i Comuni (titolo V, art. da 114 a 133)
o Garanzie Costituzionali (Titolo VI, art. 135 e 13[SM=g27778]

Il nuovo Governo

Il popolo elegge in modo diretto il Primo Ministro ed una maggioranza parlamentare a lui collegata art. 92

Il primo Ministro verrà eletto direttamente dal Popolo sovrano e quindi godrà di una enorme legittimità democratica. Solo il Popolo avrà il potere di delegittimarlo, ma il Popolo si pronuncia solo alle elezioni (e nelle Rivoluzioni!) e quindi qualsiasi Primo Ministro sarà sempre moralmente legittimato a rimanere in carica fino alle successive elezioni, qualsiasi cosa ne pensino tutti gli altri rappresentanti del Popolo ed il Popolo stesso. Perfino negli USA il Presidente non è espressione diretta del Popolo, ma dei grandi elettori a loro volta espressione del Popolo sovrano! Quando scrissero la Costituzione decisero infatti che fosse meglio non attribuire al Presidente una legittimità popolare diretta proprio perchè essa è "insuperabile" esattamente come quella di Re ed Imperatori. A proposito della Costituzione statunitense, essa è in vigore dal 1777 e da allora ha subito pochi emendamenti, quindi perchè il fatto che la nostra Costituzione abbia 60 anni è ritenuto di per se un valido motivo per cambiarla?

Il presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro art. 92, ma i Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro che determina la politica generale del Governo art. 95 (si noti il verbo "determinare" al posto del verbo "dirigere" presente nella Costituzione attuale). Nel Consiglio dei Ministri il Primo ministro non è più un primus inter pares, ma è il capo assoluto

Per insediarsi il Primo ministro non ha bisogno di voti di fiducia della Camera: l' art. 94 recita "La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma" ma non prevede cosa fare in caso di voto negativo!.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Il Primo ministro può chiedere alla Camera un voto di fiducia e se non lo ottiene si dimette, ma la Camera si scioglie (suicidio della Camera!) art. 94 a meno che entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designi un nuovo Primo ministro art. 88.

Il Primo ministro cade anche in seguito al successo di una mozione di sfiducia della Camera (maggioranza assoluta dei suoi componenti).

Il Primo ministro cade anche se la mozione di sfiducia della Camera è respinta grazie al voto decisivo dell' opposizione in soccorso al Governo art. 94 comma 4 (per poter governare al Primo ministro non è sufficiente avere la fiducia della Camera, ma deve avere anche la fiducia della maggioranza con la quale fu eletto) In questo caso entro 20 giorni la stessa maggioranza del ex Primo ministro può indicare un nuovo Primo ministro che continui il programma di quello sfiduciato ed evitare così lo scioglimento art. 94 sono impossibili i cambi di maggioranza parlamentare nel sostegno al Governo.

Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.

Il nuovo Parlamento
Scompare il bicameralismo perfetto.

Esistono due Camere: la Camera dei Deputati ed il Senato Federale della Repubblica ciascuna con il proprio ambito legislativo.
La potestà legislativa rimane quella prevista dalla riforma del 2001:

* esclusiva dello Stato (esercitata dalla Camera dei Deputati)
* concorrente tra Stato e Regioni (esercitata dal Senato Federale)
* esclusiva delle Regioni


ma vengono ristretti gli ambiti di competenza concorrente art. 117: passano infatti alla competenza esclusiva dello Stato:

* Le norme generali sulla tutela della salute
* la sicurezza del lavoro
* grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione
* ordinamento della comunicazione
* ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale
* produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia

Il Governo può imporre alle Camere la votazione entro tempi certi dei suoi disegni di legge art. 72

La modifica dell' art. 70 permette che i bilanci ed i consuntivi possano essere approvati in commissioni invece che dall' Aula. Vale anche per il bilancio dello Stato?

Il Parlamento in seduta comune e con l' aggiunta dei delegati regionali viene chiamato Assemblea della Repubblica art. 83. L' unico suo scopo è eleggere il Presidente della Repubblica. L' Assemblea della Repubblica è composta

* dai componenti delle due Camere
* dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
* dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
* dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Inoltre ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
Regione abitanti presidenti delegati totale totale per zona
Valle d' Aosta 120.000 1 1 2 NORD ITALIA
48
Piemonte 4300000 1 6 7
Liguria 1700000 1 3 4
Lombardia 8900000 1 10 11
Trentino 900000 3 4 7
Veneto 4500000 1 6 7
Friuli-Venezia Giulia 1200000 1 3 4
Emilia-Romagna 3900000 1 5 6
Toscana 3400000 1 5 6 CENTRO ITALIA
20
Umbria 800000 1 2 3
Marche 1400000 1 3 4
Lazio 4900000 1 6 7
Abruzzo 1200000 1 3 4 SUD ITALIA
E ISOLE
40
Molise 300000 1 2 3
Campania 5700000 1 7 8
Puglia 3900000 1 5 6
Basilicata 600000 1 2 3
Calabria 1900000 1 3 4
Sicilia 5100000 1 7 8
Sardegna 1600000 1 3 4



La nuova Camera dei Deputati

La camera è di 518 Deputati, di età minima di 21 anni art. 56 cui si possono aggiungere fino a 3 Deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica art. 59

Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione art. 82.
La Camera può essere sciolta dal Presidente della Repubblica art. 88 solo in caso di:

* richiesta del Primo Ministro
* morte o grave impedimento del Primo Ministro
* dimissioni del Primo Ministro
* voto si sfiducia della Camera
cui segue lo scioglimento della Camera stessa (suicidio della Camera!) e nuove elezioni politiche. Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.

nei primi tre casi lo scioglimento della Camera e le elezioni hon hanno luogo se entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designa un nuovo Primo ministro art. 88.

Il nuovo Senato

Il Senato non può dare ne togliere la fiducia al Governo (è compito della sola Camera).

Il Senato è eletto su base regionale e non si scioglie mai, i suoi 252 componenti sono eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali art. 57 e rimangono in carica fino all' elezione dei successivi art. 60.

Può essere eletto senatore chi è residente (anche da un giorno solo) nella Regione in cui si candida, oppure chi vi esercita ho ha esercitato cariche elettive oppure chi è già stato senatore o deputato eletto in quella Regione (ciò nonostante il senatore rappresenta la Nazione art. 67!).

L' età minima è per essere Senatori è abbassata da 40 a 25 anni (ma perchè chiamarlo ancora Senato?) e non è più necessario avere almeno 25 anni per partecipare all' elezione dei senatori art. 58.

Non esistono più i Senatori a vita in quanto il Presidente della Repubblica nomina Deputati a vita art. 59.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Oltre all' ovvio (e preesistente) obbligo che le deliberazioni siano a maggioranza dei presenti (i quali devono essere la maggioranza dei senatori), il Senato ha ora un obbligo in più: i presenti devono rappresentare almeno un terzo delle Regioni art. 64.

Le Commissioni d' inchiesta del Senato Federale NON hanno più poteri giudiziari che ora sono, invece, riservati solo alle Commissioni della Camera.

Il nuovo Presidente della Repubblica

E' eletto dall' Assemblea della repubblica cioè dalle camere riunite cui si aggiungono delegati delle regioni art. 83

Ha il nuovo compito di "garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica". Cosa vuol dire essere "garante della Costituzione"? Ma non è la Corte Costituzionale ad avere questo compito? E poi in che atti e con quali modalità il Presidente potrà esercitare questa funzione? Non vorrei che con questa attribuzione un Presidente della Repubblica possa invadere il campo della Consulta o addirittura pretendere l' ultima parola in caso di modifiche costituzionali.
Allo stesso modo, come eserciterà il proprio compito di "garante dell'unità federale della Repubblica"? Intromettendosi negli atti del Parlamento e del Governo?

Mentre ora il Presidente può di propria iniziativa sciogliere una o entrambe le Camere, con la riforma egli perde questa discrezionalità e sarà costretto a sciogliere la Camera (il Senato non si scioglie mai) su ordine altrui. Il Presidente infatti potrà sciogliere la Camera art. 88 solo in caso di: richiesta del Primo Ministro, morte o grave impedimento del Primo Ministro, dimissioni del Primo Ministro, voto si sfiducia della Camera. Come si vede sono tutte motivazioni indipendenti dalla sua volontà, quindi il Presidente sarà il mero esecutore notarile di volontà altrui (Primo Ministro o Camera) e questa è la limitazione più grave rispetto alle attuali competenze presidenziali.

L' età minima è per essere Presidenti della Repubblica è abbassata da 50 a 40 anni art. 84.

Non ha più il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo art. 87.

Nomina il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (nell' ambito dei componenenti eletti dalle Camere) art. 87.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.

Eliminato il semestre bianco art. 88

Non tutti i Presidenti della repubblica potranno nominare Deputati a vita poichè l' art. 59 recita: "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre".

le nuove Garanzie Costituzionali

I giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare passano da 5 a 7 (su 15). Altri 4 sono di nomina del presidente della Repubblica e solo 4 sono nominati della Magistratura.

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora necessariamente un membro eletto dalle Camere, ma viene ora nominato dal Presidente della Repubblica art. 87 anzichè eletto dal CSM stesso.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
la Camera può sfiduciare il Primo Ministro però essa viene automaticamente sciolta e si va ad elezioni anticipate!
I parlamentari di opposizione sono fuori dal gioco sia per sostenere il Governo uscente (chi sa mai!) (art. 94 comma 4) sia per indicare un suo sostituto per evitare le elezioni anticipate (art 94 comma 5).
L' unico modo di evitare il voto è che la mozione di sfiducia designi un nuovo Primo Ministro (PM) e che sia proposta ed approvata da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 comma 5).
In tutti gli altri casi la Camera si sciogli e si va alle elezioni anticipate. Quindi una mozione di sfiducia significa nella maggior parte dei casi il "suicidio della Camera".
La storia e l' attualità ci insegnano quanto sia facile che qualcuno abbia o prenda il controllo di un partito politico e come tale arrivi ad essere PM
La Camera puo sfiduciare il Governo, ma facendolo si "suicida". Tale "suicidio" sarà un evento rarissimo poichè i deputati (ormai uscenti) della ex maggioranza per continuare a fare politica in Parlamento devono essere ricandidati proprio dal partito del PM da loro sfiduciato con voto palese.
Vogliamo illuderci che un che un tale capo di partito ricandidi i deputati del proprio partito che lo hanno "tradito" designando un altro come PM? Il ricatto implicito è tale che alcuni PM non saranno mai sostituiti dalla propria maggioranza politica! Con questo sistema il controllo del Parlamento sull' esecutivo in realtà NON esiste ed il Parlamento sarà un mero esecutore della volontà del PM

Pochi deputati possono impedire la designazione di un nuovo Primo Ministro contro la volontà del resto della Camera

A seguito del voto di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo ministro (art 88 ). In pratica, la fiducia al nuovo primo ministro verrebbe ad essere contemporanea alla sfiducia espressa nei confronti del precedente. In questo caso (c.d. sfiducia costruttiva), la mozione di sfiducia dovrà essere sostenuta da un numero di deputati (appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni) non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 ), ossia non inferiore a 260 (518 : 2 +1).

Ciò significa che pochi deputati della maggioranza potranno impedire qualsiasi sfiducia costruttiva, anche se essa avesse l'appoggio della maggioranza dell'Aula. Il numero dei deputati sufficienti ad impedire la sfiducia costruttiva è dato sottraendo 259 dal numero di deputati della maggioranza. Oppure, ed è la stessa cosa, dalla metà della differenza tra il numero di deputati della maggioranza e quello dell' opposizione. Più è piccola la distanza numerica tra maggioranza ed opposizione e più è a rischio la possibilità di approvare una mozione di sfiducia costruttiva in quanto minore è il numero di deputati sufficiente a farla fallire. Nel caso limite di una maggioranza di 260 deputati contro i 258 dell'opposizione sarà sufficiente che un solo deputato della maggioranza non firmi la mozione di sfiducia costruttiva per farla fallire.

A quel punto la Camera dovrà decidere se sfiduciare il Primo Ministro (sfiducia normale, non costruttiva), e così facendo suicidarsi provocando lo scioglimento della Camera e le nuove elezioni , oppure tenersi il Primo Ministro e continuare come nulla fosse.
Un po di numeri che meglio esemplificano il concetto. Ammettiamo che alla Camera la Maggioranza abbia 300 deputati contro i 218 dell' opposizione:

sigla numero calcolo
membri della Camera CAMERA 518
maggioranza parlamentare MAGGCAMERA 260 CAMERA : 2 + 1
maggioranza politica MAGGPOL 300
minoranza politica MINPOL 218
num. minimo deputati della MAGGPOL capaci di bloccare la sfiducia costruttiva FEDELI 41 MAGGPOL - MAGGCAMERA + 1
num. massimo deputati della MAGGPOL che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva SUBISCE MAGGPOL 259 MAGGPOL - FEDELI
num. massimo deputati in totale che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva SUBISCE CAMERA 477 CAMERA - FEDELI

Perchè sia approvata la sfiducia costruttiva deve essere votata da almeno 260 deputati che devono necessariamente fare parte della stessa maggioraza politica sostiene l' attuale PM e quindi è sufficente che un gruppo di 41 (300-260+1) fedelissimi dell' attuale PM rifiutino di cambiarlo e non sarà possibile approvare alcuna mozione di sfiducia "costruttiva" che ne designi uno nuovo evitando le elezioni anticipate. Ciò accadrà anche se la stragrande maggioranza dei deputati della maggioranza saranno d' accordo sul nome di un nuovo PM che sostituisse quello attuale ed anche se lo saranno tutti i rimanenti 477 deputati (tra opposizione e maggioranza). Essi potranno solo approvare la sfiducia normale, quella che porta ad elezioni anticipate. Quindi la possibilità di dare la sfiducia costruttiva sarà in balia di 41 deputati.

L' obbligo costituzionale imposto dal nuovo art 94 è assolutamente distruttivo in caso di guerra o di crisi tanto gravi da sconsigliare od impedire le elezioni anticipate. In questi casi nessuno potrebbe sostituire il Governo (cosa molto auspicabile in caso di sua incapacità di condurre con successo la guerra o la politica economica) e l' unico modo per cambiare PM sarebbe di portare il Paese alle urne, magari sotto i bombardamenti! Siccome andare alle elezioni sarebbe autolesionista non rimarrà altro che tenersi il governo incapace fino a quando le condizioni economiche o militari renderanno possibile lo svolgimento delle elezioni.

Emanuele Lombardi

www.laCostituzione.it
camicia verde
00giovedì 11 maggio 2006 15:46
quanti anni devono ancora passare perchè sia fuori moda???
camicia verde
00giovedì 11 maggio 2006 15:49
Evviva la Costituzione!
Dati e Fatti
00giovedì 11 maggio 2006 15:55
Re:
"Perché sia fuori moda", cosa?
La Costituzione??


Scritto da: camicia verde 11/05/2006 15.46
quanti anni devono ancora passare perchè sia fuori moda???

Fabio0485
00giovedì 11 maggio 2006 21:30
Re:

Scritto da: camicia verde 11/05/2006 15.46
quanti anni devono ancora passare perchè sia fuori moda???



cosa significa?
unità.nazionale
00venerdì 12 maggio 2006 07:41
Perché diciamo NO a questa riforma


1) Perché avvierà il paese verso il caos legislativo.

Basti pensare che il nuovo testo suddivide le leggi emanate dal Parlamento in tre diverse categorie:
quelle votate solo dalla Camera, quelle votate solo dal Senato e quelle che dovranno essere approvate da entrambi i rami del parlamento.
Un intrico di commissioni e commissioncine avrà l´incarico di dirimere i casi, più che probabili, di dubbia attribuzione.

Vi saranno inoltre provvedimenti di un quarto tipo:
quelli che, essendo ritenuti essenziali per l´attuazione del programma di governo, potranno essere varati nonostante il voto contrario del Senato, alla condizione di avere ottenuto l´approvazione della maggioranza assoluta della Camera.
Chiaro, non è vero? Giudichino i cittadini se questo è il modo per semplificare ed accelerare il processo legislativo.


2) Perché attribuirà poteri eccessivi al Primo ministro.


Nella Corte Costituzionale aumenteranno i membri di nomina parlamentare, con conseguente riduzione dell’autonomia rispetto al potere politico.

Nel Consiglio superiore della magistratura potranno essere nominati dal parlamento anche personalità puramente politiche, senza alcun vincolo di competenza giuridica, il che ne svilirà l´autorevolezza.

La figura del Presidente della Repubblica, cui verrà tolta l´attribuzione di sciogliere le camere, risulterà fortemente indebolita.
Il potere di concludere anticipatamente la legislatura viene di fatto consegnato al Primo ministro.
E´ pur vero che la Camera ha la possibilità di designarne un altro, ma solo con l´appoggio dell´originale maggioranza.
I voti dei deputati dell´opposizione, quindi, non avranno più lo stesso valore di quelli della maggioranza:
anche in Parlamento i voti andranno pesati e non contati.

Il potere del Primo ministro risulterà enormemente aumentato e libero da qualsiasi "contrappeso".

3) Perché introdurrà disparità di diritti tra cittadini di regioni diverse.


Quando la devolution sottrarrà risorse e possibilità operative alle Regioni in materia di salute, scuola, assistenza, fiscalità e servizi pubblici in generale, ci saranno Regioni di serie A e di serie B. Ciò porterà gravi disuguaglianze, "migrazioni" e pendolarismi verso le città e le Regioni che offriranno il miglior servizio.

4) Perché aumenterà i costi di gestione ed ingigantirà la burocrazia.

La moltiplicazione degli uffici, il caos amministrativo legato ai conflitti di competenze tra stato e regioni, la diminuzione del controllo centralizzato su assunzioni, appalti ed opere pubbliche produrranno un´esplosione delle spese ed un aumento delle clientele.

www.referendumcostituzionale.org/articolo.asp?articolo=143

.......
eccebombo
00venerdì 12 maggio 2006 10:40
Re:

Scritto da: unità.nazionale 12/05/2006 7.41
Perché diciamo NO a questa riforma


1) Perché avvierà il paese verso il caos legislativo.

Basti pensare che il nuovo testo suddivide le leggi emanate dal Parlamento in tre diverse categorie:
quelle votate solo dalla Camera, quelle votate solo dal Senato e quelle che dovranno essere approvate da entrambi i rami del parlamento.
Un intrico di commissioni e commissioncine avrà l´incarico di dirimere i casi, più che probabili, di dubbia attribuzione.

Vi saranno inoltre provvedimenti di un quarto tipo:
quelli che, essendo ritenuti essenziali per l´attuazione del programma di governo, potranno essere varati nonostante il voto contrario del Senato, alla condizione di avere ottenuto l´approvazione della maggioranza assoluta della Camera.
Chiaro, non è vero? Giudichino i cittadini se questo è il modo per semplificare ed accelerare il processo legislativo.


2) Perché attribuirà poteri eccessivi al Primo ministro.


Nella Corte Costituzionale aumenteranno i membri di nomina parlamentare, con conseguente riduzione dell’autonomia rispetto al potere politico.

Nel Consiglio superiore della magistratura potranno essere nominati dal parlamento anche personalità puramente politiche, senza alcun vincolo di competenza giuridica, il che ne svilirà l´autorevolezza.

La figura del Presidente della Repubblica, cui verrà tolta l´attribuzione di sciogliere le camere, risulterà fortemente indebolita.
Il potere di concludere anticipatamente la legislatura viene di fatto consegnato al Primo ministro.
E´ pur vero che la Camera ha la possibilità di designarne un altro, ma solo con l´appoggio dell´originale maggioranza.
I voti dei deputati dell´opposizione, quindi, non avranno più lo stesso valore di quelli della maggioranza:
anche in Parlamento i voti andranno pesati e non contati.

Il potere del Primo ministro risulterà enormemente aumentato e libero da qualsiasi "contrappeso".

3) Perché introdurrà disparità di diritti tra cittadini di regioni diverse.


Quando la devolution sottrarrà risorse e possibilità operative alle Regioni in materia di salute, scuola, assistenza, fiscalità e servizi pubblici in generale, ci saranno Regioni di serie A e di serie B. Ciò porterà gravi disuguaglianze, "migrazioni" e pendolarismi verso le città e le Regioni che offriranno il miglior servizio.

4) Perché aumenterà i costi di gestione ed ingigantirà la burocrazia.

La moltiplicazione degli uffici, il caos amministrativo legato ai conflitti di competenze tra stato e regioni, la diminuzione del controllo centralizzato su assunzioni, appalti ed opere pubbliche produrranno un´esplosione delle spese ed un aumento delle clientele.

www.referendumcostituzionale.org/articolo.asp?articolo=143

.......


aggiungo un quinto motivo, per i destri:
5) non fidatevi delle leggi alle quai contribuisce calderoli. risordatevi che guai vi ha procurato col suo "porcellum". chi nel cdx avrebbe dovuto sorvegliare che calderoli e compagni (ad esempio i "saggi" [SM=g27775] [SM=g27775] [SM=g27775] di lorezago) non facessero cazzate, non è in grado di farlo. infatti, non si è accorto dell'altra cazzata che stava combinando il tremaglia ... meditate, gente, meditate.
Marco
00venerdì 12 maggio 2006 10:45
Vabbè, voterò...se mi andrà quando torno dal mare...
Professor
00venerdì 12 maggio 2006 10:49
Forse qualcuno non sa che la camicia verde faceva parte della divisa dei salazaristi: Salazar dittatore fascista del Portogallo dal 1932 al 1968.
eccebombo
00venerdì 12 maggio 2006 10:55
Re:

Scritto da: Marco 12/05/2006 10.45
Vabbè, voterò...se mi andrà quando torno dal mare...



ecco, bravo, tu sì che hai e idee chiare [SM=g27776]
camicia verde
00venerdì 12 maggio 2006 11:00
Re: Re:

Scritto da: Dati e Fatti 11/05/2006 15.55
"Perché sia fuori moda", cosa?
La Costituzione??



si esatto perchè sia fuori moda la costituzione, guarda che non sono mica i 10 comandamenti
Dati e Fatti
00venerdì 12 maggio 2006 11:09
Re: Re: Re:
Beh, sul fatto che la Costituzione del '48 possa venire aggiornata, di questo se ne può parlare, einfatti se ne parla, c memoria mia, almeno da una ventina d'anni, e via via alcune modifiche sono state apportate.

Diverso è il discorso - ed il giudizio negativo dei costituzionalisti - sulla qualità di questa riforma.


Scritto da: camicia verde 12/05/2006 11.00

si esatto perchè sia fuori moda la costituzione, guarda che non sono mica i 10 comandamenti

ConteZero
00venerdì 12 maggio 2006 11:11
Anche la cravatta è fuori moda... la cambiamo con un bel vibratore fucsia con le lucine lampeggianti ?
antonio
00venerdì 12 maggio 2006 12:06
inizia con luxuria e no global e poi vieni avanti
updater
00venerdì 12 maggio 2006 14:09
Re:



Scritto da: Fabio0485 11/05/2006 15.25
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
e prescrive i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.

Il referendum confermativo si svolgerà il 25 e 26 Giugno 2006
Poichè NON c'è la "barriera protettiva" del QUORUM
è assolutamente necessaria la massima mobilitazione di tutti i cittadini contrari alla nuova Costituzione!




* La Costituzione Italiana del '48 fu scritta da 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane.
* Nell' estate del 2003 quattro senatori del Centro Destra nominati dai rispettivi partiti hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48. Tali modifiche sono state approvate definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D ma entreranno in vigore solo se nel prossimo referendum popolare vinceranno i si.

Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione: degli attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.

Contrariamente a quanto propagandato
le modifiche non sono finalizzate alla devolution e al federalismo !

Il vero scopo della riforma è
dare al Primo Ministro un ruolo prevalente ed assoluto a scapito di tutte le altre istituzioni

Con la nuova Costituzione l' Italia diventa una Repubblica Presidenziale
mancante però di quell' indispensabile bilanciamento di poteri che hanno tutte le altre Repubbliche Presidenziali.
Infatti :

* il Senato diventa federale ma non ha voce negli affari politici di alto livello
* la Camera deve per forza approvare l' operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva).
* il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa
* il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri.
* aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale


Le modifiche NON sono finalizzate alla devolution e al federalismo perchè:

1. tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001!
2. E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:
* assistenza e organizzazione sanitaria;
* organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
* definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
* polizia amministrativa regionale e locale.
In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).
Ma che bella presa in giro! Sull' argomento si legga anche l'opinione pervenutaci l' art. 117 e la finta devolution
3. Viene reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.
4. I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122 comma 1).
5. Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!
6. Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione "concorrente", cioè non proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni;
7. Il Senato federale non può ne dare ne togliere la fiducia al Governo;
8. Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70 comma 4). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale. Ma che bella devolution!
9. Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.

Le modifiche sono finalizzate all' aumento dei poteri del capo del Governo perchè:

1. Il Capo del Governo non è più chiamato Presidente del Consiglio dei Ministri (PresDelCons) ma bensì Primo Ministro. Questa non è solo una sfumatura semantica ma rispecchia esattamente i poteri nel Governo. Infatti ...
2. La politica del Governo non è più decisa dall' intero Consiglio dei Ministri ma dal solo Primo Ministro (art. 95).
Fino ad oggi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica (su indicazione del PresDelCons) e la politica del Governo è diretta dal PresDelCons che coordina l'attività dei Ministri.
Con la riforma il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri Ministri a suo insindacabile giudizio e la politica del Governo è determinata dal Primo Ministro che dirige l'attività dei Ministri.
3. Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)
4. La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e art. 8[SM=g27778], ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni
5. In ogni caso pochi deputati possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro anche se ciò fosse voluto dalla maggioranza della maggioranza ed anche della Camera
6. il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 8[SM=g27778]. In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri
7. La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato federale non ha voce in capitolo
8. Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 8[SM=g27778] e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)

Come ulteriori conseguenze della nuova Costituzione abbiamo che:

1. I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67, non sono più "senza vincolo di mandato" poichè possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera
2. I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva
3. Non tutti i Presidenti della Repubblica hanno le stesse possibilità poichè il limite posto dall' art. 59 "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre" può impedire a qualche Presidente la nomina di deputati a vita.
4. Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura
5. Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera
6. Avremo una polizia amministrativa regionale (art. 117 h). Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)
7. Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poichè la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo nella Camera
8. viene istituita l' Assemblea della Repubblica il cui unico scopo è di eleggere il Presidente della Repubblica.


Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al Primo Ministro una delega in bianco di tipo plebiscitario
(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)
Per questi motivi diciamo
NO alla riforma Costituzionale, NO alla finta devoluzione


Una Costituzione deve essere una collezione di principi generali facilmente interpretabili da chiunque.
Quella vigente certamente lo è: si pensi che una apposita commissione di letterati le diede una forma scorrevole e piana e, proprio per favorirne le leggibilità, in nessun articolo del 1948 sono presenti richiami ad altri articoli o commi!
Le modifiche oggi proposte sono pessime anche come scorrevolezza del testo e facilità di interpretazione!
Sono infatti decine gli articoli che contengono riferimenti del tipo "di cui all' articolo XX comma YY". Per esempio si confronti la leggibilità dell' art. 64 e dell' art. 70 confrontandone le versioni attualmente in vigore e quelle proposte. Tanto per peggiorare le cose il quarto comma dell' art. 94 rimanda al secondo comma dell' art. 88 la cui lettera d) rimanda al terzo comma dell' art. 94 !

Il nuovo testo più che una Costituzione sembra un codice!


Storia della Costituzione Italiana

* Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane scrissero la Costituzione.
I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano, o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Benedetto Croce, Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Antonio Giolitti, Nilde Jotti, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Ignazio Silone, Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini tanto per citare i più noti. La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.
* Nel 1997 furono 70 i Parlamentari che produssero un testo di riforma della Parte II della Costituzione. La "Commissione parlamentare per le riforme costituzionali" (nota come bicamerale) era presieduta da Massimo d'Alema e produsse un testo approvato dell' intera Commissione con l' esclusione del gruppo di Rifondazione Comunista. Il testo iniziò il suo iter alla Camera, ma non lo terminò per sopraggiunte divisioni tra Maggioranza e Opposizione.
* Nel 2001 la maggioranza politica (di Centro Sinistra) modificò il Titolo 5 della Costituzione (Regioni, Provincie e Comuni)
Seguendo l'orientamento espresso dalla bicamerale, furono modificati 13 articoli e 5 furono abrogati. Le modifiche, che diedero maggiori poteri alle istituzioni locali, passarono in Parlamento per soli 4 voti ed il successivo referendum confermò la modifiche introdotte.
* Nell' estate del 2003 quattro senatori del centrodestra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48.
I quattro, Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), si sono riuniti per qualche giorno in una baita di montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione. Tale testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D), ma il voto contrario del centro sinistra, che non è mai stato coinvolto nelle scelte Costituzionali in corso, ha reso possibile l' indizione di un Referendum popolare confermativo e quindi fra pochi mesi saremo tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.
Le modifiche del 2005 interessano l' intero Ordinamento della Repubblica (tutti i sei Titoli della Parte II) compresa la Corte Costituzionale:
o Parlamento (Titolo I, art. da 55 a 82)
o Presidente della Repubblica (Titolo II, art. da 83 a 91)
o Governo (Titolo III, art. da 92 a 96 più il nuovo art. 98-bis)
o Magistratura (Titolo IV, il solo art. 104)
o Regioni, le Province, i Comuni (titolo V, art. da 114 a 133)
o Garanzie Costituzionali (Titolo VI, art. 135 e 13[SM=g27778]

Il nuovo Governo

Il popolo elegge in modo diretto il Primo Ministro ed una maggioranza parlamentare a lui collegata art. 92

Il primo Ministro verrà eletto direttamente dal Popolo sovrano e quindi godrà di una enorme legittimità democratica. Solo il Popolo avrà il potere di delegittimarlo, ma il Popolo si pronuncia solo alle elezioni (e nelle Rivoluzioni!) e quindi qualsiasi Primo Ministro sarà sempre moralmente legittimato a rimanere in carica fino alle successive elezioni, qualsiasi cosa ne pensino tutti gli altri rappresentanti del Popolo ed il Popolo stesso. Perfino negli USA il Presidente non è espressione diretta del Popolo, ma dei grandi elettori a loro volta espressione del Popolo sovrano! Quando scrissero la Costituzione decisero infatti che fosse meglio non attribuire al Presidente una legittimità popolare diretta proprio perchè essa è "insuperabile" esattamente come quella di Re ed Imperatori. A proposito della Costituzione statunitense, essa è in vigore dal 1777 e da allora ha subito pochi emendamenti, quindi perchè il fatto che la nostra Costituzione abbia 60 anni è ritenuto di per se un valido motivo per cambiarla?

Il presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro art. 92, ma i Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro che determina la politica generale del Governo art. 95 (si noti il verbo "determinare" al posto del verbo "dirigere" presente nella Costituzione attuale). Nel Consiglio dei Ministri il Primo ministro non è più un primus inter pares, ma è il capo assoluto

Per insediarsi il Primo ministro non ha bisogno di voti di fiducia della Camera: l' art. 94 recita "La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma" ma non prevede cosa fare in caso di voto negativo!.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Il Primo ministro può chiedere alla Camera un voto di fiducia e se non lo ottiene si dimette, ma la Camera si scioglie (suicidio della Camera!) art. 94 a meno che entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designi un nuovo Primo ministro art. 88.

Il Primo ministro cade anche in seguito al successo di una mozione di sfiducia della Camera (maggioranza assoluta dei suoi componenti).

Il Primo ministro cade anche se la mozione di sfiducia della Camera è respinta grazie al voto decisivo dell' opposizione in soccorso al Governo art. 94 comma 4 (per poter governare al Primo ministro non è sufficiente avere la fiducia della Camera, ma deve avere anche la fiducia della maggioranza con la quale fu eletto) In questo caso entro 20 giorni la stessa maggioranza del ex Primo ministro può indicare un nuovo Primo ministro che continui il programma di quello sfiduciato ed evitare così lo scioglimento art. 94 sono impossibili i cambi di maggioranza parlamentare nel sostegno al Governo.

Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.

Il nuovo Parlamento
Scompare il bicameralismo perfetto.

Esistono due Camere: la Camera dei Deputati ed il Senato Federale della Repubblica ciascuna con il proprio ambito legislativo.
La potestà legislativa rimane quella prevista dalla riforma del 2001:

* esclusiva dello Stato (esercitata dalla Camera dei Deputati)
* concorrente tra Stato e Regioni (esercitata dal Senato Federale)
* esclusiva delle Regioni


ma vengono ristretti gli ambiti di competenza concorrente art. 117: passano infatti alla competenza esclusiva dello Stato:

* Le norme generali sulla tutela della salute
* la sicurezza del lavoro
* grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione
* ordinamento della comunicazione
* ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale
* produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia

Il Governo può imporre alle Camere la votazione entro tempi certi dei suoi disegni di legge art. 72

La modifica dell' art. 70 permette che i bilanci ed i consuntivi possano essere approvati in commissioni invece che dall' Aula. Vale anche per il bilancio dello Stato?

Il Parlamento in seduta comune e con l' aggiunta dei delegati regionali viene chiamato Assemblea della Repubblica art. 83. L' unico suo scopo è eleggere il Presidente della Repubblica. L' Assemblea della Repubblica è composta

* dai componenti delle due Camere
* dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
* dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
* dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Inoltre ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
Regione abitanti presidenti delegati totale totale per zona
Valle d' Aosta 120.000 1 1 2 NORD ITALIA
48
Piemonte 4300000 1 6 7
Liguria 1700000 1 3 4
Lombardia 8900000 1 10 11
Trentino 900000 3 4 7
Veneto 4500000 1 6 7
Friuli-Venezia Giulia 1200000 1 3 4
Emilia-Romagna 3900000 1 5 6
Toscana 3400000 1 5 6 CENTRO ITALIA
20
Umbria 800000 1 2 3
Marche 1400000 1 3 4
Lazio 4900000 1 6 7
Abruzzo 1200000 1 3 4 SUD ITALIA
E ISOLE
40
Molise 300000 1 2 3
Campania 5700000 1 7 8
Puglia 3900000 1 5 6
Basilicata 600000 1 2 3
Calabria 1900000 1 3 4
Sicilia 5100000 1 7 8
Sardegna 1600000 1 3 4



La nuova Camera dei Deputati

La camera è di 518 Deputati, di età minima di 21 anni art. 56 cui si possono aggiungere fino a 3 Deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica art. 59

Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione art. 82.
La Camera può essere sciolta dal Presidente della Repubblica art. 88 solo in caso di:

* richiesta del Primo Ministro
* morte o grave impedimento del Primo Ministro
* dimissioni del Primo Ministro
* voto si sfiducia della Camera
cui segue lo scioglimento della Camera stessa (suicidio della Camera!) e nuove elezioni politiche. Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.

nei primi tre casi lo scioglimento della Camera e le elezioni hon hanno luogo se entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designa un nuovo Primo ministro art. 88.

Il nuovo Senato

Il Senato non può dare ne togliere la fiducia al Governo (è compito della sola Camera).

Il Senato è eletto su base regionale e non si scioglie mai, i suoi 252 componenti sono eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali art. 57 e rimangono in carica fino all' elezione dei successivi art. 60.

Può essere eletto senatore chi è residente (anche da un giorno solo) nella Regione in cui si candida, oppure chi vi esercita ho ha esercitato cariche elettive oppure chi è già stato senatore o deputato eletto in quella Regione (ciò nonostante il senatore rappresenta la Nazione art. 67!).

L' età minima è per essere Senatori è abbassata da 40 a 25 anni (ma perchè chiamarlo ancora Senato?) e non è più necessario avere almeno 25 anni per partecipare all' elezione dei senatori art. 58.

Non esistono più i Senatori a vita in quanto il Presidente della Repubblica nomina Deputati a vita art. 59.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Oltre all' ovvio (e preesistente) obbligo che le deliberazioni siano a maggioranza dei presenti (i quali devono essere la maggioranza dei senatori), il Senato ha ora un obbligo in più: i presenti devono rappresentare almeno un terzo delle Regioni art. 64.

Le Commissioni d' inchiesta del Senato Federale NON hanno più poteri giudiziari che ora sono, invece, riservati solo alle Commissioni della Camera.

Il nuovo Presidente della Repubblica

E' eletto dall' Assemblea della repubblica cioè dalle camere riunite cui si aggiungono delegati delle regioni art. 83

Ha il nuovo compito di "garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica". Cosa vuol dire essere "garante della Costituzione"? Ma non è la Corte Costituzionale ad avere questo compito? E poi in che atti e con quali modalità il Presidente potrà esercitare questa funzione? Non vorrei che con questa attribuzione un Presidente della Repubblica possa invadere il campo della Consulta o addirittura pretendere l' ultima parola in caso di modifiche costituzionali.
Allo stesso modo, come eserciterà il proprio compito di "garante dell'unità federale della Repubblica"? Intromettendosi negli atti del Parlamento e del Governo?

Mentre ora il Presidente può di propria iniziativa sciogliere una o entrambe le Camere, con la riforma egli perde questa discrezionalità e sarà costretto a sciogliere la Camera (il Senato non si scioglie mai) su ordine altrui. Il Presidente infatti potrà sciogliere la Camera art. 88 solo in caso di: richiesta del Primo Ministro, morte o grave impedimento del Primo Ministro, dimissioni del Primo Ministro, voto si sfiducia della Camera. Come si vede sono tutte motivazioni indipendenti dalla sua volontà, quindi il Presidente sarà il mero esecutore notarile di volontà altrui (Primo Ministro o Camera) e questa è la limitazione più grave rispetto alle attuali competenze presidenziali.

L' età minima è per essere Presidenti della Repubblica è abbassata da 50 a 40 anni art. 84.

Non ha più il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo art. 87.

Nomina il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (nell' ambito dei componenenti eletti dalle Camere) art. 87.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.

Eliminato il semestre bianco art. 88

Non tutti i Presidenti della repubblica potranno nominare Deputati a vita poichè l' art. 59 recita: "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre".

le nuove Garanzie Costituzionali

I giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare passano da 5 a 7 (su 15). Altri 4 sono di nomina del presidente della Repubblica e solo 4 sono nominati della Magistratura.

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora necessariamente un membro eletto dalle Camere, ma viene ora nominato dal Presidente della Repubblica art. 87 anzichè eletto dal CSM stesso.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
la Camera può sfiduciare il Primo Ministro però essa viene automaticamente sciolta e si va ad elezioni anticipate!
I parlamentari di opposizione sono fuori dal gioco sia per sostenere il Governo uscente (chi sa mai!) (art. 94 comma 4) sia per indicare un suo sostituto per evitare le elezioni anticipate (art 94 comma 5).
L' unico modo di evitare il voto è che la mozione di sfiducia designi un nuovo Primo Ministro (PM) e che sia proposta ed approvata da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 comma 5).
In tutti gli altri casi la Camera si sciogli e si va alle elezioni anticipate. Quindi una mozione di sfiducia significa nella maggior parte dei casi il "suicidio della Camera".
La storia e l' attualità ci insegnano quanto sia facile che qualcuno abbia o prenda il controllo di un partito politico e come tale arrivi ad essere PM
La Camera puo sfiduciare il Governo, ma facendolo si "suicida". Tale "suicidio" sarà un evento rarissimo poichè i deputati (ormai uscenti) della ex maggioranza per continuare a fare politica in Parlamento devono essere ricandidati proprio dal partito del PM da loro sfiduciato con voto palese.
Vogliamo illuderci che un che un tale capo di partito ricandidi i deputati del proprio partito che lo hanno "tradito" designando un altro come PM? Il ricatto implicito è tale che alcuni PM non saranno mai sostituiti dalla propria maggioranza politica! Con questo sistema il controllo del Parlamento sull' esecutivo in realtà NON esiste ed il Parlamento sarà un mero esecutore della volontà del PM

Pochi deputati possono impedire la designazione di un nuovo Primo Ministro contro la volontà del resto della Camera

A seguito del voto di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo ministro (art 88 ). In pratica, la fiducia al nuovo primo ministro verrebbe ad essere contemporanea alla sfiducia espressa nei confronti del precedente. In questo caso (c.d. sfiducia costruttiva), la mozione di sfiducia dovrà essere sostenuta da un numero di deputati (appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni) non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 ), ossia non inferiore a 260 (518 : 2 +1).

Ciò significa che pochi deputati della maggioranza potranno impedire qualsiasi sfiducia costruttiva, anche se essa avesse l'appoggio della maggioranza dell'Aula. Il numero dei deputati sufficienti ad impedire la sfiducia costruttiva è dato sottraendo 259 dal numero di deputati della maggioranza. Oppure, ed è la stessa cosa, dalla metà della differenza tra il numero di deputati della maggioranza e quello dell' opposizione. Più è piccola la distanza numerica tra maggioranza ed opposizione e più è a rischio la possibilità di approvare una mozione di sfiducia costruttiva in quanto minore è il numero di deputati sufficiente a farla fallire. Nel caso limite di una maggioranza di 260 deputati contro i 258 dell'opposizione sarà sufficiente che un solo deputato della maggioranza non firmi la mozione di sfiducia costruttiva per farla fallire.

A quel punto la Camera dovrà decidere se sfiduciare il Primo Ministro (sfiducia normale, non costruttiva), e così facendo suicidarsi provocando lo scioglimento della Camera e le nuove elezioni , oppure tenersi il Primo Ministro e continuare come nulla fosse.
Un po di numeri che meglio esemplificano il concetto. Ammettiamo che alla Camera la Maggioranza abbia 300 deputati contro i 218 dell' opposizione:

sigla numero calcolo
membri della Camera CAMERA 518
maggioranza parlamentare MAGGCAMERA 260 CAMERA : 2 + 1
maggioranza politica MAGGPOL 300
minoranza politica MINPOL 218
num. minimo deputati della MAGGPOL capaci di bloccare la sfiducia costruttiva FEDELI 41 MAGGPOL - MAGGCAMERA + 1
num. massimo deputati della MAGGPOL che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva SUBISCE MAGGPOL 259 MAGGPOL - FEDELI
num. massimo deputati in totale che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva SUBISCE CAMERA 477 CAMERA - FEDELI

Perchè sia approvata la sfiducia costruttiva deve essere votata da almeno 260 deputati che devono necessariamente fare parte della stessa maggioraza politica sostiene l' attuale PM e quindi è sufficente che un gruppo di 41 (300-260+1) fedelissimi dell' attuale PM rifiutino di cambiarlo e non sarà possibile approvare alcuna mozione di sfiducia "costruttiva" che ne designi uno nuovo evitando le elezioni anticipate. Ciò accadrà anche se la stragrande maggioranza dei deputati della maggioranza saranno d' accordo sul nome di un nuovo PM che sostituisse quello attuale ed anche se lo saranno tutti i rimanenti 477 deputati (tra opposizione e maggioranza). Essi potranno solo approvare la sfiducia normale, quella che porta ad elezioni anticipate. Quindi la possibilità di dare la sfiducia costruttiva sarà in balia di 41 deputati.

L' obbligo costituzionale imposto dal nuovo art 94 è assolutamente distruttivo in caso di guerra o di crisi tanto gravi da sconsigliare od impedire le elezioni anticipate. In questi casi nessuno potrebbe sostituire il Governo (cosa molto auspicabile in caso di sua incapacità di condurre con successo la guerra o la politica economica) e l' unico modo per cambiare PM sarebbe di portare il Paese alle urne, magari sotto i bombardamenti! Siccome andare alle elezioni sarebbe autolesionista non rimarrà altro che tenersi il governo incapace fino a quando le condizioni economiche o militari renderanno possibile lo svolgimento delle elezioni.

Emanuele Lombardi

eccebombo
00venerdì 12 maggio 2006 22:54
up, updater
Fabio0485
00sabato 13 maggio 2006 14:04
Vai su
eccebombo
00sabato 13 maggio 2006 22:27
Sintesi
i sono trattazioni esaurienti in questo thread sui motivi per votare "NO" alla devolution leghista (vedi i post di Fabio 0845 e di unità.nazionale). e ci sono link per approfondire ulteriormente l'argomento.
mi limito allora a riassumere i pruncipali motivi per il NO nella maniera più sintetica possibile, dedicando il riassunto ai forumisti più pigri

diciamo NO a questa riforma

1) perché avvierà il paese verso il caos legislativo.

2) perché attribuirà poteri eccessivi al Primo ministro.

3) perché introdurrà disparità di diritti tra cittadini di regioni diverse.

4) perché aumenterà i costi di gestione ed ingigantirà la burocrazia.
up
00lunedì 15 maggio 2006 01:39
NO alla Devolution
00lunedì 15 maggio 2006 21:59
antonio
00martedì 16 maggio 2006 08:18
SI ALLA DEVOLUTION
basta con il sistema centralizzato, ha ciucciato anche troppo
eccebombo
00martedì 16 maggio 2006 08:37
Questa devolution non devolve, è centralista

Scritto da: antonio 16/05/2006 8.18
SI ALLA DEVOLUTION
basta con il sistema centralizzato, ha ciucciato anche troppo



NO A QUESTA DEVOLUTION
che non de-centralizza, paralizza
e che ciuccia ancora più soldi dalle tasche di tutti


antonio, pensa solo a quanto costa (abbonadno nel forum post e link sui costi, per tutti). e poi pensa al superiore interesse nazionale, che può essere invocato contro ogni decisione della singola regione, portando ad un paralizzante contenzioso stato-regioni che ci manderebbe tutti in malora (la crisi in cui versiamo impone decisioni ed azioni rapide, a livello centrale e a livello nazionale).

pensaci bene, antonio, rifletti:
questa devolution non devolve. la propaganda che afferma che sarà un passo avanti verso il federalismo è un orpello che la lega può mostrare ai suoi elettori, che non leggono i testi delle leggi.
pensateci bene, leghisti, riflettete: la legge la ha voluta e la difende il presidenzialista (quindi ipercentralista) capo di AN.

pensateci bene, leghisti e aennini, riflettete: ci ha messo mano calderoli, il genio della nuova legge elettorale, quella che vi ha fottuti.
pensateci bene, ci ha messo mano anche nania, quello che non si è accorto che un altro pensatore del suo partito si dava da fare per il voto degli italiani all'estero nel modo intelligente e per voi fruttuoso che tutti voi elettri di destra sapete.
non sono bravi legislatori, non fidatevi.
stanno per combinarvi, e combinare a tutti, un altro casino con questa devolution.
eccebombo
00martedì 16 maggio 2006 23:55
Vota NO al referendum
tutti d'accordo, che la devolution proposta non devolve ma paralizza, perché non decentra tanto quanto centralizza e non è federalista ma presidenzialista?
Fabio0485
00lunedì 12 giugno 2006 00:51
NO alla devolution
Referendum Confermativo

Il decalogo del NO

Il 25 e 26 giugno siamo chiamati al voto sulla Riforma Costituzionale voluta dal centrodestra e in particolare dalla Lega Nord (in cambio dell’appoggio politico a Berlusconi). Questa riforma è stata ideata dai “4 saggi” - o perlomeno così si definiscono… - del centrodestra: D’Onofrio, Nania, Pastore, e Calderoli - si proprio lui, lo stesso Calderoli della legge elettorale da lui definita il “porcellum” e lo stesso della maglietta contro l’Islam che tanta vergogna ha portato all’Italia - .
La Riforma è stata approvata a colpi di maggioranza ed è stata votata SOLO dai membri della CDL, non rispettando assolutamente quello che dovrebbe essere l’atteggiamento di un serio confronto che avrebbe portato ad una modifica in linea con i principi costituzionali sui quali si fonda la nostra Repubblica e con essa la nostra stessa libertà.
Vogliamo qui proporre un “decalogo” di motivazioni per votare NO al referendum confermativo:

1

L’elezione non diviene altro che una delega in bianco plebiscitaria per un solo uomo; il 1° Ministro diventa un dittatore elettivo.

2

Il Parlamento è alle dipendenze del Governo; si lede irrimediabilmente l’equilibrio tra i poteri istituzionali.

3

In caso di dimissioni del 1° Ministro si va subito a nuove elezioni

4

Il Senato perde qualsiasi peso politico e legislativo; esso non può dare la sfiducia al 1° Ministro


5

Il Presidente della Repubblica si riduce ad una carica onorifica; perde qualsiasi potere, tra i quali quello di sciogliere le Camere, che passa al 1° Ministro

6

La Corte Costituzionale viene posta sotto il controllo politico della Camera

7

La Costituzione serve a limitare la maggioranza che è al potere; con la revisione la si porta ad essere a completa disposizione della maggioranza.

8

La cosiddetta Devolution lede gravemente i principi fondamentali della prima parte della Costituzione, ed è quindi INCOSTITUZIONALE

9

Con la Devolution si aprirà un divario immenso tra Nord e Sud; ci saranno Regioni di serie “A” e di serie “B”

10

Con questa riforma si mette a rischio l’esistenza stessa della democrazia rappresentativa


Per questa serie di motivi è giusto che il popolo italiano si ribelli a questo tentativo di stracciare la nostra Costituzione, che è costata il sangue di tanti patrioti e tanti partigiani che hanno dato la loro vita per liberare l’Italia dalla dittatura fascista e dall’invasore nazista… facciamo si che il loro sacrificio non sia vanificato dai capricci di un partito politico e dalle smanie di potere di un solo uomo….

Salviamo la Nostra Costituzione

Votiamo NO al Referendum



Fabio Lamon

Fabio0485
00lunedì 12 giugno 2006 00:52
SANITA´: DEVOLUTION; ANAAO, AUMENTO COSTI PER 150MILA MLD
ZUCCHELLI, SARA´ DISFACIMENTO SSN; VOTARE CONTRO AL REFERENDUM (ANSA) - ROMA, 28 nov - Un “insostenibile aumento dei costi, calcolato in 150mila miliardi di vecchie lire in 3-4 anni”, e un “totale disfacimento” del Servizio sanitario nazionale.
Saranno queste le conseguenze della Devolution in Sanità. Ne è convinto il segretario nazionale dell´Annao-Assomed, il maggiore dei sindacati medici, Serafino Zucchelli, che lancia un chiaro invito: votare contro la Devolution in occasione del previsto referendum.
Il referendum, ha affermato Zucchelli in occasione della presentazione del volume ´I servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema´ a cura di Renato Balduzzi, “e´ a questo punto fondamentale: ora la devoluzione c´e´ e per questo dobbiamo batterci per la difesa del Servizio sanitario nazionale e per battere questa legge. Ci aspetta la raccolta delle firme, in modo che gli italiani si possano esprimere, e il nostro invito - ha aggiunto - e´ a votare assolutamente contro questa forma di devoluzione”. Chiare, per il segretario Anaao, le motivazioni alla base di tale scelta: “La Devoluzione - ha detto - provocherà una disintegrazione del sistema e questo mi preoccupa fortemente”.
Senza contare poi, è l´allarme lanciato da Zucchelli, l´aumento dei costi: “Gli economisti - ha detto - hanno infatti individuato in circa 150mila miliardi di vecchie lire il costo in 3-4 anni della Devoluzione, considerando anche il passaggio del personale dallo Stato centrale alle regioni. Un Paese con le nostre difficoltà economiche - si e´ quindi chiesto il segretario Anaao - si può permettere una modifica costituzionale che innesca un tale meccanismo di spesa? E´ una pazzia”.
Rischi ben più concreti, dunque, rispetto al passato: “La modifica del Titolo V della Costituzione, anche secondo gli estensori di questo volume - ha infatti osservato Zucchelli - non ha fatto si che le regioni abbiano modificato nella loro acquisita autonomia i loro processi o leggi in modo da uscire dal Ssn, tranne il caso della Lombardia; Se però la modifica del titolo V non è stata devastante per il Servizio sanitario nazionale e la sua unicità - ha precisato - non credo che lo stesso accadrà anche di fronte al tipo di devoluzione approvata, quando - ha concluso - viene riconosciuta una titolarità esclusiva alle regioni in campo di assistenza sanitaria e di tutela della salute”. (ANSA).
CR 28-NOV-05 19:15 NNNN




Se la Riforma costituzionale approvata dal centrodestra dovesse superare con esito favorevole l'imminente referendum confermativo entrerebbe in vigore a partire dal 2007, e da allora la legge prevede un limite di tre anni per privare le regioni dei trasferimenti statali e dotarle del potere di far fronte alle spese con autonoma capacità fiscale.
Secondo l'Isae, istituto di ricerca del ministero dell'Economia, se ciò dovesse accadere l'ammontare delle spese annuali sostenute dagli enti locali salirebbe a 260 miliardi. I dati di bilancio della simulazione sono del 2003, perciò si tratta di una stima "per difetto".
I costi principali per regioni e comuni deriverebbero dal decentramento in materia di sanità e scuola, considerando che attualmente le spese complessive per il servizio sanitario nazionale ammontano a 90 miliardi di euro e quelle per l'istruzione a 48 miliardi di euro.
Secondo i dati dell'Isae le spese degli enti locali salirebbero dall'attuale 15,1% del Pil al 20,4%, circa il 37% dell'intera spesa della pubblica amministrazione.

I problemi principali dunque sarebbero due: i costi reali della transizione verso un ipotetico decentramento delle spese e le risorse cui regioni e comuni potrebbero attingere per far fronte alle maggiori uscite.
Circa il primo punto si tratta di una questione letteralmente ignorata dal progetto di riforma approvato dal Parlamento, che si limita a elidere un intero capitolo di spesa per poi ascriverlo agli enti locali. Nonostante le lacune lasciate dal legislatore è assai probabile che il trasferimento alle regioni di competenze come quelle in materia scolastica e sanitaria produca, per un periodo più o meno lungo, una parziale duplicazione di uffici e di costi. Basti pensare che le leggi Bassanini hanno causato un aumento dei costi di circa il 15% delle risorse trasferite e che i continui sfondamenti dei limiti di spesa fissati per le regioni in materia sanitaria stanno cominciando a mettere in crisi la teoria secondo la quale la vicinanza dei centri di spesa ai contribuenti produrrebbe minori sprechi.

Riguardo poi alla seconda questione, come si accennava, la riforma prevede la cessazione dei trasferimenti dal livello nazionale entro il 2010, per allora le regioni si autofinanzieranno al 99% e i loro tributi rappresenteranno il 43% dell'intera pressione fiscale su cittadini e imprese.
Ma da dove proverranno le risorse che gli enti locali dovranno utilizzare per coprire le maggiori spese? Quali saranno le imposte locali che i cittadini si vedranno aumentare?
Secondo le previsioni dell'Isae la pressione fiscale locale si moltiplicherà per tre e le imposte dirette e indirette di regioni e comuni saliranno dal 6,7% del Pil al 18,2%.
Tuttavia l'Irpef non potrà essere più di tanto trasferita agli enti locali poiché svolge per lo Stato centrale un'indispensabile funzione perequativa tra i redditi di chi guadagna di più e chi di meno.
Allo stesso modo neanche l'Iva può essere trasferita agli enti locali perché ogni aumento si trasferirebbe sui consumi, rischiando di creare inflazioni diverse.
Infine le imposte sulle rendite finanziarie si trasferirebbero a livello nazionale e le regioni non sarebbero in grado di tassarle.
Restano perciò nella disponibilità di regioni e comuni le imposte sulla casa, come l'Ici, quelle sulle transazioni degli immobili (registro, ipotecaria e catastale), sull'energia elettrica, sul gas metano, mentre meno consigliabili, per la mobilità degli utenti, sarebbero quelle sulla benzina.
Agli enti locali rimarrebbe inoltre la possibile gestione delle imposte su tabacchi, giochi e bolli.

La riforma del titolo V, inopinatamente varata dal centrosinistra alla fine della scorsa legislatura, ha già prodotto una rivoluzione della spesa, nei rapporti tra centro e periferia, mal digerita a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione. Ora il progetto di revisione costituzionale voluto dall'attuale maggioranza rischia di assestare un colpo definitivo, sotto il profilo dei conti pubblici (oltre che sotto quello dell'assetto costituzionale), al nostro sistema-paese.
Se la riforma dovesse passare il conto della devolution non si farà attendere.
Anche su questo gli italiani saranno chiamati a riflettere in vista della prossima consultazione referendaria.


Stefano Colasanti (il raggio.it)
Fabio0485
00martedì 13 giugno 2006 23:54
Una considerazione globale sulla riforma
Università degli Studi di Torino

Conferenza informativa

“Sana e Robusta Costituzione”

Considerazioni Globali

1. Introduzione e cenni storici

“La legge sulla revisione costituzionale approvata il 16 novembre 2005 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2005, modifica seriamente l’assetto Stato-Regioni, i rapporti tra i poteri istituzionali, gli istituti di garanzia.

Breve Cronistoria

- 23 agosto 2003 => i “4 saggi della CDL” cioè i senatori Pastore, Nania, Calderoli, D’Onofrio, stendono la prima bozza
- 16 settembre 2003 => approvazione provvisoria del Consiglio dei Ministri
- 10 ottobre 2003 => approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri
- 23 ottobre 2003 => il disegno di legge è presentato per prima Camera al Senato
- 3 febbraio 2004 => alla Commissione Affari Costituzionali del Senato D’Onofrio relaziona il disegno di legge
- 25 marzo 2004 => il Senato approva in prima lettura
- 18 maggio 2004 => si passa alla Camera
- 3 agosto 2004 => prima discussione alla camera
- 13 settembre 2004 => la Camera modifica il disegno di legge con degli emendamenti
- 15 ottobre 2004 => approvazione del testo di riforma alla Camera (sarebbe la 2° lettura di fatto, ma giuridicamente è la 5°)
- 3 novembre 2004 => discussione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato
- 20 gennaio 2005 => Finisce la discussione, approvazione
- 17 febbraio 2005 => si passa nuovamente alla Camera
- 23 Marzo 2005 => approvazione in prima lettura
- 20 ottobre 2005 => approvazione alla Camera senza modiche
- 16 novembre 2005 => approvazione definitiva al Senato

Bisogna far notare che questo disegno di legge di modifica costituzionale è stato approvato con i soli voti della maggioranza.

Nei primi mesi del 2006 inizia la raccolta firme per il Referendum poiché non si erano raggiunti i due terzi in nessuna delle due Camere .

Secondo la Costituzione il referendum può essere richiesto da un quinto dei Parlamentari, da 5 consigli regionali o con una sottoscrizione di 500.000 elettori (art 138 C). i risultati furono ben maggiori : 750.000 firme, 15 Consigli regionali e tutti i Parlamentari dell’opposizione.

Nel caso che il referendum sia favorevole alla riforma le norme entreranno in vigore molto tardi: 2011 e 2016 per quanto riguarda il Governo e 2013 per quanto riguarda il Presidente della Repubblica (sempre che tutti i Governi e il neo-eletto Presidente detengano la carica per tutti gli anni stabiliti dalla legge, cioè 5 anni per il Governo e 7 per il Presidente).

2. La riforma

Prendiamo ora in esame la riforma:

Il 1° Ministro

1) Rapporto fra Governo e 1° Ministro (nuova nomenclatura, si passa da Presidente del Consiglio dei Ministri a 1° Ministro): scompare la collegialità del Governo, l’esecutivo diventa monocratico con tutto il potere in mano al 1° Ministro. - Art 30 => i ministri sono nominati e revocati dal 1° ministro – ciò porta a tre considerazioni: a) il coinvolgimento del Presidente della Repubblica viene meno ( meno garanzia ); b) il 1° Ministro viene a determinare la politica generale del Governo a suo piacimento; c) da “Primus inter Pares” il 1° Ministro diventa “Primus Super Pares”
2) 2° e 3° comma art 30 => elezione del 1° Ministro: l’elezione è “diretta” le
liste dei candidati alla Camera (il Senato federale perde importanza) sono
collegate al 1° Ministro; simile alle elezioni del 1° Ministro israeliano, che fu
un esempio fallimentare e il Parlamento israeliano modificò subito le
modalità di elezione.


Attraverso questa modalità di elezione cosa si ottiene? Si ottiene una formalizzazione costituzionale del “duello” tra due candidati opposti.
Queste modalità portano inoltre a mistificare la democrazia poiché l’elezione non diviene altro che una delega in bianco plebiscitaria per un solo uomo; il 1° Ministro diventa allora un dittatore elettivo, un “unto” dal voto popolare.
Il pluralismo politico diventa solo un orpello al potere del 1° Ministro.

Questo modo di intendere la politica deriva dal referendum del ’93, il quale ha creato una cultura di democrazia binaria, quella del Si e del No, dell’investitura democratica di un “capo”.

Fiducia e Sfiducia

L’art 32 1° comma della revisione elimina la fiducia iniziale parlamentare, vi è un solo voto (generico) sul programma. Se si esamina l’art 94 vigente si vede che le diversità sono molte e importanti.
Questo procedimento fa si che la legittimazione del 1° Ministro abbia carattere extraparlamentare, infatti è il corpo elettorale ad avere questa prerogativa.

Per giustificare queste scelte spesso la CDL ha portato argomentazioni di diritto comparato, affermando che a Westminister si hanno questi procedimenti da tempo; si dimentica però che se si decontestualizzano gli istituti degli altri paesi e si tentano di riportare in Italia (la quale ha un contesto ben differente dalla Gran Bretagna) si cade in un gravissimo errore.

Il rapporto tra Governo e Parlamento si può riassumere in questo modo: il Parlamento è alle dipendenze del Governo, come se fosse il primo a godere della fiducia del secondo e non viceversa. La carica del 1° Ministro è assolutamente “blindata”, vi è un’ossessione antiribaltonistica che lede irrimediabilmente il principio cardine del costituzionalismo moderno, cioè l’equilibrio tra i poteri istituzionali.

Prendiamo in esame gli artt 27 e 32 della riforma

Art 32 => ad eccezione delle leggi costituzionali il 1° Ministro può porre la fiducia su tutte le altre leggi con voto palese per appello nominale, con preminenza su tutto l’ordine del giorno.

Il 1° Ministro diventa padrone della legislazione: può disporre della minaccia dello scioglimento anticipato delle camere. Infatti…

Art 27 => dimissioni del 1° Ministro: la camera dei deputati viene sciolta a meno che non riesca ad esprimere un nuovo 1° ministro

Si legittima questa scelta definendolo un voto di sfiducia costruttivo, come succede in Germania o in altri Stati europei, ma non è così.
Negli altri Paesi Europei che utilizzano questo procedimento non si fa differenza tra i parlamentari di maggioranza o minoranza, è tutta la camera a decidere quale nuovo 1° ministro proporre.
Nella legge di revisione costituzionale proposta dalla CDL non è così: solo la maggioranza decide se designare un nuovo 1° ministro (entro 20 gg) mettendo da parte completamente la minoranza.

La conseguenza di tutto ciò è che si blocca la vita politica al giorno delle elezioni, poiché un cambio del 1° Ministro è impossibile: è necessario il voto contrario di tutta la sua maggioranza, basta un gruppo di fedelissimi del Premier per bloccare tutto. Si riporta di nuovo a difesa della revisione l’esempio Westminster (Major, Tatcher): ma nuovamente si cade in errore, quando la maggioranza decise di sfiduciare la Tatcher e eleggere Major, non fu tutta la maggioranza, ma solo una buona parte.

2° comma art. 32 => mozione di sfiducia : non c’è più la distinzione tra maggioranza e minoranza, la mozione di sfiducia è come quella tutt’ora in vigore, ma cambiano le conseguenze: nel caso di approvazione si scioglie la Camera e si va alle elezioni. Ciò rende impossibile, a meno che non si abbia un “Parlamento Kamikaze”, la mozione di sfiducia nella pratica.

Ancora dall’Art 27 => il 1° Ministro può sciogliere le camere.
Qui non si parla di sfiducia, qui si parla del fatto che il 1° Ministro può, di punto in bianco e senza motivazioni palesi, sciogliere le Camere e andare al voto.

Con questa legge di revisione costituzionale si ribalta il concetto stesso di democrazia: la si riduce all’elezione plebiscitaria di un “capo”, non di un Parlamento (perché asservito al 1° Ministro).


“Gli istituti di garanzia”

Modifica dell’Art 138

Il referendum può essere promosso sempre, anche nel caso si raggiunga la maggioranza qualificata (2/3 e poi 3/5).

Ciò significa:

a) disincentivare l’ampio accordo in Parlamento
b) Si fa diventare la legge costituzionale un “aut-aut”, cioè essa divide “vincitori e vinti” (poiché il voto al referendum si esprime con un SI/NO). Viene meno quel carattere della Costituzione come DNA dello Stato, perché alcuni cittadini subiranno per forza una Costituzione non voluta. Dal punto di vista culturale e simbolico è una situazione grave.

Si possono collegare ad un discorso maggioritario le leggi ordinarie, ma non la Costituzione, poiché in questo modo la si porta ad una situazione Schmittiana del Nemico – Amico con una perenne tensione dovuta all’insofferenza di alcuni e dal rischio concreto di continue modifiche.

La Costituzione serve a limitare la maggioranza che è al potere; con la revisione la si porta ad essere a disposizione della maggioranza.

“La Corte Costituzionale”

La modifica:

cambiano le proporzioni per la elezione dei giudici:

Parlamento 7 giudici (prima 5) : 4 Camera, 3 Senato Federale
Alte magistrature 4 giudici (prima 5)
Presidente della Repubblica 4 giudici (prima 5)

La modifica aumenta il rischio di paralisi della Corte Costituzionale, perché:
a) il numero minimo di giudici per poter far lavorare la corte è di 11;
b) il Parlamento a volte non si mette d’accordo sull’elezione dei giudici (quorum di 2/3 e poi di 3/5)
c) se il Parlamento non si decide allo scadere del mandato di un giudice non se ne elegge un altro ( e i giudici della Corte Costituzionale non hanno il diritto di proroga del mandato)
d) di conseguenza la paralisi della Corte è a discrezione del Parlamento

Modifica dei soggetti legittimati ad adire alla Corte:

oltre ai giudici, agli organi dello Stato e alle Regioni….

a) Comuni
b) Province
c) Città Metropolitane

Ciò è un altro fattore che può letteralmente paralizzare la Corte sommergendola di casi da esaminare: allungando i tempi di risposta in maniera esponenziale.







“La Devolution”

Art 117 modificato

1° comma => eliminato il limite degli obblighi internazionali ( non si capisce bene la motivazione di questo gesto, perché eliminando il limite in teoria qui non lo si elimina nella pratica)

3° comma => alcune parti ritornano al 2° comma (tra le prerogative statali), ma residuano nel caso siano di interesse regionale ( altro problema: come si fa a stabilire se un certo tema è di interesse regionale e non statale e viceversa?)

4° comma => cambiata l’ultima clausola: spettano esclusivamente alle Regioni
a) la sanità
b) la scuola
c) la polizia

poi si dice che tutte le materie non previste fra quelle esclusive per lo Stato e quelle concorrenti sono di competenza regionale.

Nello stesso articolo, vengono prima aggiunte in una clausola le materie che spettano (più delle altre?) alla regione, poi si aggiunge ancora che tutte le materie non previste per lo Stato e per la legiferazione concorrente sono esclusive per la Regione… tecnicamente è davvero pessimo, poiché si riportano due volte le materie esclusive della Regione, come se ce ne fossero alcune di serie “A” e altre di serie “B”.

Ma i problemi non finiscono qui:

a) nello stesso articolo 117 la sanità ( per quanto riguarda i livelli standard) è materia esclusiva sia dello Stato che della Regione, e non solo: essa deroga al principio fondamentale dell’Art 32 C in materia di sanità ( poiché esso assegna allo Stato, secondo l’interpretazione unanime, la gestione della sanità)
b) stessa cosa vale per la scuola, la materia è esclusiva sia per lo Stato che per le Regioni e si deroga al principio fondamentale dell’Art 34 in materia di istruzione

il risultato è che si tratta di una legge di modifica costituzionale che lede i principi fondamentali della Costituzione stessa, rendendola di conseguenza incostituzionale.



3. La critica

Sono molti gli intellettuali, i politici e i giuristi che criticano fortemente la riforma:

Giorgio Napolitano, discorso al Senato, 15-11-2005

Lei non si stupirà, signor Presidente, se pur essendo stato da così breve tempo chiamato a far parte di quest’Assemblea, prendo oggi la parola. Ho in effetti ritenuto di non potermi sottrarre alla responsabilità di un giudizio motivato su una legge di natura specialissima, qual è quella ora sottoposta al nostro ultimo esame, di revisione complessiva e radicale dell’ordinamento della Repubblica. […]
Qualche giorno fa ho avuto modo, in occasione della cerimonia di omaggio dedicata all’onorevole Labriola appena scomparso, di mettere in evidenza come la sua relazione di oltre 11 anni fa [ relazione del Gennaio 1994 del progetto di riforma costituzionale nato in seno alla Commissione Affari Costituzionali presieduta da De Mita e Iotti] fosse audacemente innovativa e nello stesso tempo ispirata a grande equilibrio e responsabilità istituzionale. Ebbene, con quell’impostazione e con le modifiche che vennero di conseguenza prospettate, risultano coerenti in realtà le proposte di riforma non della maggioranza, ma della minoranza, comprese quelle che escludono la formulazione, nell’art 117 della Costituzione, di un elenco di potestà legislative sia concorrenti sia esclusive dello Stato e postulano la possibilità di iniziativa dello Stato federale nell’interesse generale, anziché un richiamo sanzionatorio a quell’interesse, ove appaia violato.
Per questo ed altri aspetti – come si sa – l’attuale schieramento di minoranza ha già proposto, con il disegno di legge presentato dai senatori Villone e Bassanini nel settembre 2003, modifiche rilevanti della stessa riforma del Titolo V che esso aveva, da posizioni di maggioranza, varato in modo non sufficientemente meditato.
In effetti, se si legge ancora oggi e si considera obiettivamente il testo presentato, sempre nel gennaio 2004, dai relatori di minoranza, si può constatare come ad una critica puntuale e severa del progetto governativo si accompagnasse un insieme di proposte tale da configurare un vero e proprio progetto alternativo di riforma. Il Governo e la maggioranza che lo sorregge – a mio avviso – avrebbero dovuto apprezzare il fatto che lo schieramento di centrosinistra non ha sostenuto che tutte le esigenze di revisione costituzionale […] fossero da ritenersi ormai superate. […]
Quel che anch’io giudico inaccettabile è , invece, il voler dilatare in modo abnorme i poteri del Primo Ministro, secondo uno schema che non trova l’eguale in altri modelli costituzionali europei e, più in generale, lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e contrappesi, di equilibri istituzionali, di limiti e di regole da condividere.
Quel che anch’io giudico inaccettabile è una soluzione priva di ogni razionalità del problema del Senato, con imprevedibili conseguenze sulla linearità ed efficacia del procedimento legislativo; una alterazione della fisionomia unitaria della Corte Costituzionale, o , ancor più, un indebolimento dell’istituzione suprema di garanzia, la Presidenza della Repubblica, di cui tutti avremmo dovuto apprezzare l’inestimabile valore in questi anni di più duro scontro politico.
E allora,signor Presidente, onorevoli colleghi, il contrasto che ha preso corpo in Parlamento da due anni a questa parte e che si proporrà agli elettori chiamati a pronunciarsi prossimamente nel referendum confermativo non è tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, come si vorrebbe far credere, ma tra due antitetiche versioni della riforma dell’ordinamento della Repubblica: la prima, dominata da una logica di estrema personalizzazione della politica e del potere e da un deteriore compromesso tra calcoli di parte, a prezzo di una disarticolazione del tessuto istituzionale; la seconda, rispondente ad un’idea di coerente ed efficace riassetto dei poteri e degli equilibri istituzionali nel rispetto di fondamentali principi e valori democratici.
La rottura che c’è stata rispetto al metodo della paziente ricerca di una larga intesa, il ricorso alla forza dei numeri della sola maggioranza per l’approvazione di una riforma non più parziale, come nel 2001, ma globale della Parte II della Costituzione, fanno oggi apparire problematica e ardua, in prospettiva, la ripresa di un cammino costruttivo sul terreno costituzionale; un cammino che bisognerà pur riprendere, nelle forme che risulteranno possibili e più efficaci, una volta che si sia con il referendum sgombrato il campo dalla legge che ha provocato un così radicale conflitto. […]

Senato della Repubblica, XIV legislatura, 897° seduta pubblica
Martedì 15 novembre 2005
Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifiche alla Parte II della Costituzione.



“è una dittatura del premier nel senso che il premier, che è una figura che appartiene al concetto liberal-democratico, è caratterizzato da un eccesso di potere. Nessuno lo frena. Lo Stato non conta più niente: perché la Corte Costituzionale verrà impacchettata; perché all’authority, come abbiamo visto, il premier nomina addirittura i suoi a controllare se stesso e così via, e potrei fare un lungo elenco. Così diventa un capo del governo illimitato, incontrollato, incontrollabile, assoluto, cioè privo di legami, e in questo senso ha poteri di tipo dittatoriale. Non dico che è un dittatore, ma che ha poteri di quel tipo.” (Giovanni Sartori)



“delinea la forma di governo unica al mondo, basata sulla dittatura di un uomo solo. Il Parlamento è alla mercé del primo ministro. (…) Il popolo è sovrano per un giorno e poi suddito per cinque anni. E così enormi poteri vengono concentrati nelle mani di un uomo solo: il primo ministro eletto direttamente dai cittadini. Avrà i poteri del presidente degli Stati Uniti, più quelli del primo ministro britannico, più quelli del Cancelliere tedesco. Ma non incontrerà nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici.”

(Franco Bassanini)


“con la scusa dell’antiribaltone, il primo ministro può utilizzare tutti gli strumenti più qualcun altro che furono escogitati allora… La regola diventa: simul stabunt, simul cadent… sono stati eletti insieme, devono cadere insieme. Un patto di ferro. Non può cadere solo il premier, che una volta eletto è intoccabile per cinque anni. Tutto questo sarebbe ed è assolutamente inconcepibile in un regime democratico.”

(Leopoldo Elia)

4. Il futuro

Quali sono i possibili esiti ?

L’opposizione parlamentare della sinistra, in Parlamento è stata inutile data la differenza di seggi fra opposizione e maggioranza (in netto vantaggio) e inoltre no si è mobilitata per la difesa della Costituzione anche a livello sociale, dove invece sono nati comitati spontanei come il comitato “Salviamo la Costituzione” fondato dall’On. Oscar Luigi Scalfaro.
Ci sono però dei cambiamenti in atto. Il voto alle amministrative del 2005 che è stato sfavorevole alla maggioranza di centrodestra. La perdita di favori del centrodestra è da ricercarsi anche proprio nel timore che la revisione costituzionale infonde nella popolazione e soprattutto la concezione anti-meridionalistica che essa contiene, promuovendo implicitamente il divario tra Nord e Sud. Anche le ultime elezioni politiche e amministrative (aprile, maggio 2006) evidenziano come il Paese abbia modificato la sua tendenza, delusa probabilmente dalle politiche liberistiche (che non hanno risollevato l’Italia dalla crisi economica) del precedente governo e abbia dato fiducia allo schieramento avversario, contrario alla riforma costituzionale varata dal centrodestra per i suoi contenuti e anche per l’imposizione forzata della riforma portata avanti a colpi di maggioranza. Infine a livello europeo la vittoria dei socialisti in Spagna, la crisi dei laburisti in Inghilterra, il fallimento dei referendum indetti in Francia e in Olanda sull’adozione del Trattato sulla costituzione europea (segno di un rifiuto di una politica economica che vuole sottrarsi alla regolazione redistributrice della politica sono tutti segnali che sono sintomo della perdita di egemonia del modello che ha avuto egemonia per 30 anni in Europa.
Ciò dovrebbe spronare i partiti che ora sono maggioranza ad unirsi contro la riforma e battersi affinché il NO sia il risultato del referendum e poi aprire successivamente un tavolo di trattative che coinvolga tutto il Parlamento, e non solo più una parte, per una revisione della Costituzione rispettosa dei suoi principi fondamentali e delle idee di tutti.
5. Bibliografia

Per i punti 1 e 2 : citazione delle relazioni del prof. Di Giovine, docente di Diritto Comparato alla Facoltà di Scienze Politiche di Torino e del prof. Giorgis, docente di Diritto Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Torino, alle conferenze tenutesi alla Palazzina Einaudi i giorni 02/05/06 e 04/05/06
Per il punto 3 : citazione dall’Archivio del Senato della Repubblica (per il discorso di Giorgio Napolitano) e citazioni da articoli de La Repubblica
Per il punto 4 : rimaneggiamento libero dell’articolo “La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della “lotta per la Costituzione”” di Mario Dogliani (docente di Diritto Costituzionale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Torino) e Ilenia Massa Pinto (docente di Diritto Pubblico Comparato alla Facoltà di Scienze Politiche di Torino)



Lamon Fabio




Vandelcantalunton
00mercoledì 21 giugno 2006 19:04
NO alla Riforma Costituzionale!!!!!!!!!
eccebombo§
00lunedì 26 giugno 2006 22:15
up

nel giorno della grande vittoria (e non dico quella della nazionale di calcio)
Dati e Fatti
00lunedì 26 giugno 2006 23:30
Re: Giusto, Eccebombo:
ha vinto il no, ha vinto l'Italia.
E non parliamo di calcio.


Scritto da: eccebombo§ 26/06/2006 22.15
up

nel giorno della grande vittoria (e non dico quella della nazionale di calcio)

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