OBBLIGO SCOLASTICO, COSTITUZIONE, LEGGI, DECRETI , REGOLAMENTI

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Roberto Corradi
00domenica 11 settembre 2005 22:43
COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE
E MEDIA

Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo
anno di età.

Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e
medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di
studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del
presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare
di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per
anno alla competente autorità.

Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque
a qualsiasi titolo ne faccia le veci.


CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti
in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni
figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno
dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola
d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata
con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che
individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno,
la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore
inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta
a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente
articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo
linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni
classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la
programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o
di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di
studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine
coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel
piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede
secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare,
qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei
genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per
l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività
di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della
lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento
nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese
tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116 - Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto
per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani
che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e
cultura di origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo
131, comma 2.


Art. 116 - Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto
per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani
che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e
cultura di origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo
131, comma 2.


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DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489.

Regolamento concernente l?integrazione, a norma dell?articolo 1, comma 6,
della legge 20 gennaio 1999,n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull?adempimento
dell?obbligo scolastico.

Art.3
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all?articolo 45 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, - Regolamento recante norme di attuazione
del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero - ai minori stranieri non appartenenti
agli Stati membri dell?Unione Europea, presenti sul territorio nazionale
e soggetti all?obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste
per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea,
con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facoltà del minore straniero
di richiedere l?iscrizione alla scuola dell?obbligo in qualunque periodo
dell?anno.





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