Spam, il Garante ammonisce "Niente pubblicità senza consenso"

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vanni-merlin
00martedì 30 maggio 2006 00:35
L'Autorità per la privacy interviene sulle e-mail promozionali indesiderate
"No alle prassi intrusive, rispettare le autorizzazioni al trattamento dei dati"

Spam, il Garante ammonisce
"Niente pubblicità senza consenso"


di FEDERICA FORTE


ROMA - Vietato inviare e-mail promozionali senza il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante della Privacy, dopo il ricorso presentato da un utente che era stato raggiunto (e infastidito) da un messaggio spazzatura da parte di una società venditrice di prodotti informatici online.

L'interessato non aveva gradito l'e-mail, ma prima di rivolgersi al Garante aveva chiesto all'azienda disturbatrice la cancellazione dei propri dati dall'archivio, per evitare che in futuro si ripetessero altri 'approcci' di questo tipo. Dalla società, però, solo silenzio: così il destinatario dello spam ha deciso di andare fino in fondo, e ha presentato ricorso al Garante. Che gli ha dato ragione, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati personali.

A quel punto, però, la società si era giustificata spiegando che quel primo invio aveva il solo scopo di richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Solo una scusa, secondo l'Autorità: nella sua decisione ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica, per qualunque tipo di utilizzo. Nel caso specifico, se l'invio è a fini di pubblicità e marketing.

Il Garante ha sottolineato ancora una volta che un indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato indiscriminatamente per il solo fatto di essere reperibile in rete. "Si tratta di una prassi intrusiva, un comportamento intollerabile", ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento". "Basta con la prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l'unica comunicazione inviata. Quella e-mail resta in ogni caso una comunicazione commerciale non richiesta".

L'unico modo per arginare questo tipo di comportamento scorretto è denunciare ogni 'cyber molestia' al Garante. "Da parte delle aziende, invece, ci aspettiamo un'inversione di tendenza", conclude Fortunato. "In fondo basta attenersi alle regole, ossia spedire e-mail solo dietro consenso del destinatario, espresso tramite apposito modulo".

(29 maggio 2006)


da: www.repubblica.it/2005/d/sezioni/scienza_e_tecnologia/privacy/spam-privacy/spam-priv...

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