non so se ti possono essere utili lillo
Un contribuente proprietario di 2 unità abitative distintamente accatastate entrambe utilizzate dal nucleo familiare come dimora abituale. La detrazione e l’aliquota ridotta possono essere conteggiate su entrambe le unità abitative?
R. La detrazione e l’aliquota ridotta devono essere conteggiate esclusivamente
su una di queste unità, mentre l’altra deve essere considerata come alloggio
secondario con aliquota differenziata, a meno che non sia stata presentata la variazione catastale per la fusione delle 2 unità.
La detrazione spetta per una sola unità immobiliare
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Quesito inviato da Roberto in data 12 giugno 2002.
Nel caso in cui un appartamento sia diviso in due unità immobiliari, in quanto costruito su due partite catastali non riunificabili (abitazione di circa 70mq suddivisa in due parti: da una parte 1 camera, 1 bagno, 1 piccolo corridoio e una parte del salone della seconda unità, dall'altra parte la restante parte del salone, 1 cucinino e un piccolo corridoio di ingresso), come devo fare per usufruire della detrazione per abitazione principale per entrambe le parti? Essendo un piccolo appartamento perdo una parte di detrazione, non potendola destinare per la "seconda casa".
Risposta inviata da Puccio in data 13 giugno 2002.
Lei può usufruire della detrazione in eccedenza solo sulle pertinenze dell'abitazione principale. Qualora l'altra unità per qualche ragione risulti di pertinenza, ma in questa situazione non lo è, avrebbe diritto allo scomputo dell'eccedenza.
Verifichi quindi se il Comune di ubicazione degli immobili abbia deliberato sulla gestione delle pertinenze e si comporti di conseguenza.
La risoluzione n.6 del 07/05/2002 del Ministero delle Finanze chiarisce che in questo caso si debba procedere con la fusione delle due unità immobiliari.
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Honni soit qui mal y pense