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tar salerno sez. II - 2864/2007


4.- Il ricorso in esame è fondato e soggiace alla relativa declaratoria di accoglimento, per le considerazioni che seguono.

4.a.- Preliminarmente va dato atto che la materia in trattazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sul punto in questione risulta condivisibile la lucida ricostruzione diacronica della normativa in materia operata da Tar Sicilia –Catania Sez. I 8 maggio 2006 n. 699 (alla quale si rinvia per esigenze di economicità e concentrazione della trattazione) che, muovendo dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS.UU. 11 marzo 2005 n. 5332), in subiecta materia, è approdato alle spiegate conclusioni, analizzando la dedotta questione del riparto di giurisdizione anche alla luce delle recenti leggi di riforma della giustizia amministrativa e delle pronunce della Corte costituzionale.

4.b.- In proposito il Collegio deve precisare che, per consolidata giurisprudenza, le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio su un rapporto prescindendosi dalla impugnazione di atti (Cons. St. Sez. V 19 luglio 2004 n. 5197) : tutte le controversie concernenti l’an e il quantum delle somme dovute a titolo di contributo in dipendenza di norme di legge e regolamentari attengono a diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione prescindendo dalla impugnazione delle delibere che fissano i criteri generali (Cons. St. Sez. V 10 luglio 2003 n. 4102).
L’Amministrazione, infatti, nel determinare l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti (Cons. St. Sez. V 22 novembre 1996 n. 1388).
Le relative controversie, dunque, rientrano nella categoria di quelle attinenti l’impugnativa di atti paritetici (Tar Campania Salerno Sez. II 4 novembre 2002 n. 1889), investe diritti soggettivi (Cons. St. Sez. V 6 dicembre 1999 n. 2056), non è sottoposta ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori (Cons. St. Sez. V n. 2056 del 1999).

5.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione n. 51/97 con la quale il Sindaco del Comune di Montella intimava il pagamento della somma di lire 17.477.538, per differenza oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e interessi, relativi alla concessioni edilizie n. 10/81 e n. 73/82 rilasciate al sig. Ferruccio Capone.
Parte ricorrente assume che i contributi di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 10/77 sarebbero soggetti alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., per cui, in mancanza di atti interruttivi, l’azione per ottenere il pagamento dei contributi in questione, richiesti soltanto con l’ingiunzione n. 51/97, si sarebbe irrimediabilmente prescritta.
La resistente Amministrazione chiede la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.

5.a.- La censura proposta con il primo motivo di ricorso si rivela fondata, pregiudiziale ed assorbente e come tale va accolta.
Non sfugge al Collegio che la tesi della decorrenza del dies a quo della prescrizione riferito al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione trova riscontri, anche con precedenti di questo Tribunale, in giurisprudenza.
Detta corrente esegetica risulta tuttavia avversata dalla giurisprudenza del giudice di appello che questo Collegio condivide.
Appare, al riguardo, utile richiamare in questa sede il limpido percorso motivazionale con il quale il Supremo Consesso Amministrativo ha messo a fuoco le ragioni delle proprie conclusioni :
Dell’obbligazione consistente nel pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trattano gli artt. 1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Insieme agli oneri di urbanizzazione, il contributo in parola deve essere determinato al momento del rilascio della concessione.
Rientra nella facoltà del Comune stabilire modalità e garanzie di pagamento, ai sensi dell’art. 11, comma secondo. Ma ciò non esclude che il credito, pur se è rimessa ad un atto dell’Amministrazione l’indicazione della sua entità, sia, sin dal momento dell’adozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente la concessione, certo, liquido o agevolmente liquidabile, esigibile.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto, perciò, modo di precisare che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n. 10 del 1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all’atto del rilascio (V Sez. 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058). Ed è, di conseguenza, da quel momento stesso che l’amministrazione può far valere l’obbligo che grava sul cittadino. U
un diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge: art. 2934 cod. civ. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 cod. civ. Le norme in questione si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il contributo in esame, in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo diverso la specifica obbligazione.
Se, dunque, è dal giorno del rilascio della concessione che l’amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima data che decorre la prescrizione del suo diritto. L’atto di imposizione e liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977, non ha, infatti, natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (conf. Sez. V 27 ottobre 1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; C. si. 5 maggio 1993, n. 154). Ne segue che l’Amministrazione non ha alcun potere di differire l’esercizio del suo diritto di credito, come, invece, ha ritenuto il primo giudice, e che l’omessa emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.
E, poiché in mancanza di norme speciali vigenti nel 1980, il termine in questione è quello decennale, fissato dall’art. 2946 del codice civile, deve riconoscersi che il diritto di credito del Comune era estinto per compimento del periodo di dieci anni decorrenti dalla data del rilascio della concessione edilizia.
Né rileva che l’amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore – come nel caso in esame –, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell’art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.” (Cons. St. Sez. V 19.6.03 n. 3645)
Da tali conclusioni il Collegio non ha motivo per discostarsi, né l’Amministrazione costituita ha offerto elementi di riflessione utili ad un diverso approdo esegetico.
Per tali considerazioni, la prima censura del ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione n. 51/97, è fondata e va accolta, essendosi prescritto il diritto di credito del Comune di Montella per decorso del decennio decorrente dalla data di rilascio del titolo edilizio, non risultando atti interruttivi della prescrizione.
Le restanti censure possono ritenersi assorbite.
7.- Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della fattispecie, per procedere all’integrale compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

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