opinioni a confronto sito giuridico

vas nei pgt

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 653
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 26/05/2010 14:48
    Valutazione ambientale strategica nei piani di governo del territorio
    All'apparenza molto rilevante (salvo riforma da parte del C.D.S.) tAR Milano 01526/2010:
    ..."L’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, definisce la VAS come valutazione ambientale di piani e programmi, comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione di un rapporto ambientale e la conseguente valutazione del piano o programma. Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 distingue l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q); quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale... Dall’esame della disciplina legislativa suindicata – di recepimento della direttiva 2001/42/CE – si giunge alla conclusione, secondo lo scrivente Tribunale, per cui, nella scelta dell’autorità competente, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente... Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e promozione dello “sviluppo sostenibile”, espressamente enunciato all’art. 1 della direttiva, come già sopra evidenziato (si ricordi che lo “sviluppo sostenibile” costituisce uno degli scopi dell’Unione Europea, espressamente enunciato all’art. 3, comma 3°, del Trattato dell’Unione Europea in vigore dal 1.12.2009)... Ciò premesso, il motivo n. 2 del ricorso principale appare suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento non solo – seppure in parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche della delibera di Giunta Comunale n. 38/2008 di istituzione dell’autorità competente in materia di VAS e delle deliberazioni consiliari n. 12 e n. 13 del 2009, recanti approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della procedura di VAS [SM=g27832] , come sopra indicato".
    Annullata quindi la delibera della Giunta Regione Lombardia, del 27.12.2007 che dettava i criteri di nomina dell'autorità competente vas; al momento gran parte dei PGT Lombardi paiono quindi suscettibili di annullamento.
    Nella stessa sentenza altro principio interessante: "L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di piani urbanistici per i quali si sia verificata l’ipotesi di cui al comma 2° del medesimo articolo (vale a dire un conflitto di interessi, come sopra riportato), che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti. La disposizione del menzionato comma quarto è intesa, dalla più recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano urbanistico ma solo le parti ritenute per così dire “collegate” all’interesse personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”. Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi".
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 12.575
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 26/05/2010 17:08
    [SM=g27831]